P.d.R.: «sono illegittimi gli incarichi alle universitą»

primadanoi - piani di ricostruzione

PrimaDaNoi - 8 lug. 2013

Corte di giustizia europea boccia il modus operandi dei Comuni: La Corte di giustizia europea ha giudicato illegittimi gli incarichi diretti che i Comuni del cratere hanno affidato a due università per la redazione dei piani di ricostruzione.

Il consiglio nazionale degli ingegneri aveva presentato ricorso contro la decisione presa a Castelvecchio Subequo e Barisciano di assegnare l'incarico direttamente alle università di Pescara e di Camerino, sotto forma di attività di supporto al Rup. Adesso la Corte di giustizia europea conferma che è proprio così: la procedura adottata non doveva essere questa.

Il Tar Abruzzo, al quale si erano rivolti gli ingegneri, esattamente un anno fa, aveva inviato tutti i documenti alla Corte di Giustizia europea a Bruxelles
Per gli ingegneri, che oggi incassano la vittoria, gli affidamenti diretti avevano violato dei principi di trasparenza concorrenza parità di trattamento e pubblicità, del codice dei contratti, provocando inefficacia del contratto sulla base del presupposto della necessarietà della gara pubblica.

Il Tar Abruzzo nel rimandare la questione alla Corte europea sottolineò che era assolutamente legittimo che un ente pubblico (come il Comune) ed un altro ente pubblico (come l' università) concludessero una convenzione volta a perseguire un interesse comune (tesi sempre sostenuta dagli atenei in questione). Nel momento in cui viene però pagato un corrispettivo economico (che deve essere pari ad un rimborso spese) all'università, precisò il Tar, l'università oltre ad un ente pubblico diventa anche un operatore economico. Ed a questo punto è chiamata a concorrere con altri operatori economici nell'ambito di una procedura di evidenza pubblica.

Stessa interpretazione era stata espressa dall'avvocatura generale della Corte di giustizia europea che il 23 maggio 2012 ha ribadito che le convenzioni, come quelle sottoscritte tra Comuni ed Università per le attività di supporto alla formazione dei piani di ricostruzione «vanno necessariamente assoggettati a procedure di aggiudicazione di appalto, cui è applicabile la direttiva 2004/18. In mancanza di indizione di gara, sussiste una violazione della direttiva ed anche la normativa nazionale, che ammette le convenzioni, è a sua volta contraria alla direttiva».

«La Corte Europea», commenta Walter Salvatore, ex consigliere di Barisciano che a marzo 2011 denunciò l'accordo tra Comune e Ateno, «ribadisce quanto era chiaro fin dal principio, in questa storia tutta all'italiana, e cioè che affidamenti alle Università da parte della P.A. non possono essere sottratti alle regole di mercato e quindi alle normali procedure concorsuali. Se poi sul tavolo delle decisioni, insieme all'offerta di un'università, c'è anche il preventivo molto più conveniente di un operatore privato più che qualificato, allora la questione dovrebbe essere al vaglio non della Giustizia amministrativa ma bensì di quella penale».

Sul caso a febbraio 2011 sono stati presentati anche altri due ricorsi: uno alla Corte dei Conti ed uno alla procura della Repubblica.

I magistrati aquilani stanno indagando da tempo.

PrimaDaNoi - 8 lug. 2013