Incompatibile rappresentare interessi dei cittadini

Dimettiamoci

18 set. 2012

Non posso esimermi dal manifestare perplessità e riserve sulla "utilità" della recente norma che estende l'incompatibilità delle cariche elettive anche ai Presidenti di Consorzi ed agli Amministratori di Condomini mentre trovo ragionevole ed opportuna l'incompatibilità in capo ai "tecnici".

D'altra parte il Testo Unico degli Enti Locali e la varia giurisprudenza stratificatasi sul tema ha già con chiarezza e da molto tempo (almeno dodici anni) normato i vari gradi dell'incompatibilità ed il fatto che oggi qualcuno se ne esca con una nuovo articolo di legge per ribadire in sostanza la stessa cosa la dice lunga su come, in questo Paese, si amministri e si faccia rispettare la legge.

Questo palese doppione normativo non risolve il possibile conflitto d'interessi ma dimostra in modo disarmante l'esistenza di un problema di gran lunga più grave e dannoso e cioè la persistente distrazione e non curanza di coloro che, ben pagati, esercitano a vario titolo una qualsiasi attività di controllo sul funzionamento della P.A.

Anche lo Zio del noto sindacalista Bonanni (quello che, si disse, sarebbe stato capace di partorire una manovra economica migliore di quella fatta da Monti) saprebbe "scovare" i tanti Sindaci che oltre ad essere titolari di studi tecnici, nella ricostruzione sono addirittura stati chiamati a ricoprire ruoli apicali e non incontrerebbe alcuna difficoltà, lo Zio di Bonanni, nello "stanare" quegli assessori che nel proprio comune svolgono attività tecniche che il TUEL da almeno dodici anni reputa incompatibili.

Bizzarro che un emerito sconosciuto, che magari di professione fa il meccanico, possa riuscire, applicando una legge vecchia di dodici anni, là dove tutti gli Sherlock Holmes che la collettività ha sul libro paga sembrano fallire.

Ancora più bizzarro che questa disposizione venga emanata a giochi avviati già da un pezzo, quasi quattro anni dopo il sisma.

C'è chi si rifà, per trovare un qualche motivo di legittimità a questa inutile ed ipocrita prescrizione, alla Legge 32 del 1992; quella per intenderci dalla quale Barca ed il suo entourage non ha fatto che copiare male il primo comma dell'art. 5.

Ma questa legge non cita, come fa Barca, gli amministratori di condominio o i presidenti di consorzio ma si rivolge, dieci anni prima del TUEL, alle attività professionali tecniche ed anche lei, come la norma odierna, evidentemente chiuse la stalla dopo che i buoi se l'erano data a gambe già da un pezzo.

Infatti la Legge 32/1992 detta le regole dell'incompatibilità per le calamità avvenute rispettivamente nel novembre 1980, del febbraio 1981 e nel marzo 1982 (Campania, Basilicata, Puglia e Calabria) tramite un decreto del 1990 convertito nella legge 32 che entrò in vigore il 13/02/1992; ben dodici anni dopo il primo evento che si voleva salvaguardare dalle incompatibilità e dieci anni dopo l'evento più prossimo.

Che tempismo! ma soprattutto... che concretezza ... che efficacia.

E come mai per le calamità successive (Umbria, Marche, Molise) non c'è stato bisogno di normare le incompatibilità? forse perché nel frattempo erano state già ampiamente ed esaustivamente normate nel TUEL ?

In ogni caso fino ad oggi non ho trovato risposta a nessuno delle perplessità esposte di seguito. Mi auguro che questo comunicato solleciti qualche riscontro dandomi modo eventualmente di modificare la mia attuale convinzione.

- in che modo il consigliere di minoranza può trarre vantaggio dalla duplice carica di presidente di consorzio e consigliere comunale considerando anche il fatto che:

il Presidente di un Consorzio in assemblea non ha diritto di voto né può decidere alcunché dato che esegue quanto i soci con le loro maggioranze dispongono;

l'attività svolta dal Presidente, per conto dei soci, attiene a temi che con l'amministrazione comunale hanno poco o nulla a che fare (formalizza l'incarico con i tecnici e con l'impresa, rendiconta le spese, ecc...);

è inverosimile sostenere che il socio di un consorzio possa ritenere vantaggioso, per sé e/o per il proprio sodalizio, affidare la carica di Presidente ad un consigliere di minoranza che per ovvi motivi con la giunta in carica ha un rapporto tutt'altro che connivente;

- come mai l'incompatibilità non è estesa al socio nonché proprietario dell'immobile oggetto di contributo;

- l'epurazione dal Consiglio Comunale di personaggi che toccano con mano le eventuali deficienze normative o le criticità che coloro che subiscono la ricostruzione sono costretti a vivere quotidianamente non è da ritenere lesivo della capacita di rappresentare e difendere adeguatamente un significativo interesse collettivo dato che la ricostruzione interessa la maggior parte della popolazione e del tessuto urbano comunale;

- l'esclusione dai consigli comunali degli attori che "vivono" sulla propria pelle la ricostruzione non palesa la volontà di essere certi, durante la fase della ricostruzione, di avere come interlocutori istituzionali consiglieri comunali ignoranti della materia e quindi più propensi a digerire senza batter ciglio norme e disposizioni che farebbero invece rivoltare coloro che nella burocrazia della ricostruzione sono tenuti a cimentarsi;

- ammettendo che si riesca a "scovare" anche solo un modo con cui il "consigliere presidente" e per di più di minoranza possa perseguire un interesse privato allora si chiede di conoscere in che modo, trasferendo la carica di Presidente di Consorzio ad un congiunto o ad un amico, l'incompatibilità tanto temuta verrebbe a cessare;

- se si sostiene che con il trasferimento a terzi del ruolo di Presidente l'incompatibilità del consigliere come d'incanto cessa allora si chiede se un diritto costituzionale (quale il diritto all'elettorato passivo) possa essere calpestato da una norma palesemente inefficace e profondamente ipocrita;

- se invece, come presumibile, neppure un ragionevole motivo di incompatibilità è a giustificazione della necessità di questa epurazione, si chiede se non ci si trovi in presenza di una pura demenzialità normativa che per assurdo domani potrebbe, con la stessa assoluta mancanza di validi presupposti, impedire l'accesso alle cariche elettive a chi è biondo con gli occhi azzurri oppure a chi nel sangue ha una particolare componente razziale.

Walter Salvatore