Il lato oscuro dell'immondizia

Lato Oscuro dell'immondizia

18 ago. 2014

Con delibera nr. 25 del 6 giugno 2014 la Giunta Comunale di Barisciano affida, senza gara, il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti ad una società. Il Consiglio Comunale supinamente avalla.

Con sentenza nr. 596/2014 il TAR Abruzzo annulla una delibera gemella del Comune di Castel di Sangro affermando che le condizioni millantate per giustificare l'affidamento in house del servizio sono fasulle.

La sentenza dichiara che il Comune di Castel di Sangro ha sbagliato e che sono state infrante tutte le norme poste a garanzia della libera concorrenza, che tutti sappiamo essere la strada maestra per conseguire significativi risparmi nella spesa pubblica.

Ma se il Comune di Castel di Sangro ha sbagliato allora parrebbe opportuno un intervento correttivo anche su tutti gli altri comuni che hanno adottato l'identica errata soluzione con la medesima delibera e che non sembrano affatto turbati dalla sentenza e per nulla pentiti d'aver concretizzato un probabile sperpero di denaro pubblico.

Probabilmente sono consapevoli di godere di una sorta di immunità per il semplice fatto che nessuno è interessato o disposto a spendere soldi, troppi soldi, per impugnarne le determinazioni.

Se così fosse allora è pienamente giustifica anche la costituzione di un soggetto giuridico studiato ad hoc che, limitandosi a prevedere tra i propri soci qualche ente pubblico e millantando un profilo "in house" inesistente, può aggirare la normativa vigente ed aggiudicarsi, senza confrontarsi con il mercato e la concorrenza, servizi pubblici il cui costo, viziato all'origine, ricade direttamente ed inesorabilmente sui cittadini contribuenti che quest'anno, almeno a Barisciano, si sono visti aumentare la tassa sui rifiuti del 450%.

Un artificio lautamente remunerato dato che, a fronte di (n) comuni acquisiti come clienti/soci che portano alle casse della società un centinaio di migliaia di euro l'anno ciascuno, al massimo se ne può perdere solo un'insignificante percentuale nel malaugurato caso il solito guastafeste ricorra al TAR per ottenere che la questione torni sul piano della legalità.

Ma è anche un meccanismo ben congegnato perché in occasione di qualche rara sentenza di condanna, per altro rivolta alle amministrazioni comunali e mai alla Società pseudo pubblica, la stessa può continuare indisturbata a raccogliere clienti raccontandogli che gli si può affidare il servizio "in house" senza che il Comune debba ricorrere ad un bando ad evidenza pubblica.

Sarebbe interessante capire con quali allettanti argomentazioni l'amministratore di turno è indotto ad affidare a un tale soggetto giuridico un servizio senza prima accertarsi che non ci sia qualche altro operatore disposto a fornirglielo a costi inferiori, con buona pace ed in danno degli ignari contribuenti e di quelle Società private che non hanno avuto la scaltrezza di mascherarsi da "società pubblica".

Walter Salvatore