4013 art. 7, un capolavoro di tecnicismo

4013_art_7

26 mar. 2012

Dopo "solo" quattro mesi dall'insediamento del "governo tecnico" il parto dell'ordinanza 4013. Ci si aspettava contenesse direttive meditate, chiare, pratiche, magari anche utili, dato che l'estensore è tecnico, uomo del fare, che non dovendo soddisfare clientele locali e voraci appetiti romani è libero di sfogare la propria competenza dimostrando qualità, intelligenza ed efficacia nelle proprie scelte.

Scorrendo i vari articoli dell'ordinanza s'insinua però quasi da subito la sensazione di trovarsi di fronte ad un parto prematuro, un prodotto privo di efficacia e che sconta un'ignoranza sostanziale e soprattutto tecnica degli argomenti che tende a regolamentare.

Non stupisce quindi il corale giubilo di questi giorni manifestato trasversalmente da tutta la politica locale, quella stessa politica che dal giorno del terremoto ha dimostrato inconfutabilmente di essere anche lei ad anni luce dalla realtà e dai problemi del territorio colpito dal Sisma.

Nell'articolo 7, dove si introduce la necessità di chiedere preventivi ad almeno tre studi tecnici, per la fase di progettazione, ed a 5 imprese, per la fase di riparazione/ricostruzione, il nostro legislatore tecnico, sicuramente coadiuvato dal fondamentale apporto dei suoi colleghi locali, evita accuratamente di spiegare e risolvere due nodi critici già presenti nella precedente impostazione riuscendo anche ad aggravarne gli effetti.

Incarico ai tecnici:

Sappiamo ormai tutti che in caso di aggregati edilizi occorre costituire un surrogato di società (consorzio) con tanto di revisori di non si sa bene quali conti dato che tutte le somme e le relative fatture sono valutate, vagliate, emendate, controllate e chi più ne ha più ne metta dagli istituiti di credito che provvedono ad istruire le pratiche per i pagamenti delle varie competenze e dall'ente erogatore del contributo.

Questo surrogato di società non tocca un euro, se non quelli delle quote che i singoli associati devono obbligatoriamente versare al solo scopo di pagare i balzelli delle registrazioni e dei bolli necessari per soddisfare la prescrizione normativa. Soldi prelevati direttamente dalle tasche di coloro che hanno l'abitazione danneggiata dal Sisma e che da nessuna parte ne è normato l'addebito in capo allo Stato ma che anzi proprio allo Stato vanno a finire.

Ma è anche noto che per costituire questo "indispensabile" soggetto giuridico i proprietari dell'aggregato sono tenuti obbligatoriamente ad indicare, tra gli altri dati e pena il rigetto dell'istanza, una serie di informazioni sull'aggregato, quali ad esempio: superficie in pianta, superficie lorda complessiva, metri cubi (in qualche comune anche il peso dell'aggregato), percentuale superficie di ciascuna proprietà rapportata al totale della superficie dell'aggregato, visure catastali, ecc..

Sono informazioni che solo un tecnico è in grado, e non senza difficoltà, di fornire ai proprietari dell'aggregato ma da nessuna parte è normata la procedura utile a formalizzare tale prestazione o ad attribuirgli un valore ed in capo a chi ricade tale costo.

In totale assenza di precise prescrizioni gli studi tecnici fino ad oggi hanno anticipato questa attività a proprio rischio confidando che una volta costituito il consorzio l'assemblea assegnasse loro l'incarico di progettazione.

Le nuove disposizioni, oltre a persistere nell'ignorare tale fase, inducono gli studi tecnici a considerare ora troppo azzardato anticipare qualsiasi tipo di prestazione in mancanza di un affidamento ufficiale da parte di un soggetto giuridico validamente costituito ed espongono tutti quei tecnici che finora, assecondando procedure nate prive della più elementare consecutività logica e temporale, hanno e stanno consentendo la formalizzazione nei modi richiesti degli atti propedeutici alla formazione dei prossimi consorzi.

Incarico all'impresa:

Il consorzio invita 5 diverse imprese a formulare la propria offerta e l'ordinanza indica che tali offerte devono essere prodotte nella fase di presentazione del progetto. Si chiede quindi che l'Impresa si impegni sulla base di un progetto ed un computo metrico sostanzialmente "virtuali" dato che sono ancora da approvare.

Astenendosi in questa sede dal giudicare valida o meno la scelta delle 5 offerte, rimane comunque del tutto evidente che è difficile se non impossibile stilare un contratto di affidamento con un'impresa, con tanto di penali, fideiussioni, garanzie postume, ecc... sulla base di lavorazioni e valori che saranno noti e certi solo a progetto approvato.

La stessa P.A. è solita indire gare su progetti definitivi e non "virtuali" e non gli è permesso fare altrimenti; perché dunque chiedere al privato di cimentarsi in procedure illogiche e piene di controindicazioni.

E' vero che il privato è più efficace e veloce della P.A. ma non per questo i rappresentanti di quest'ultima possono sentirsi autorizzati a far scontare al cittadino le proprie inadeguatezze o a chiedergli di effettuare, sulla base di dati "virtuali", raffronti tra imprese in mancanza di un progetto definitivo regolarmente approvato.

In conclusione:

Se il legislatore, ancorché tecnico, quando si cimenta nel definire procedure e relative formalità a contorno, ponesse la stessa attenzione che è solito adottare quando impegnato a normare, con scrupolo quasi maniacale, penali e sanzioni, allora avremmo risolto il 90% dei problemi finora subiti nella fase della ricostruzione post-sisma.

La composizione cronologica, fase dopo fase, di un'intera procedura, prevedendo e simulando tutte le varianti del caso, dovrebbe essere l'esercizio alla base di qualsiasi tentativo finalizzato a normare un procedimento ancorché complesso.

Evidentemente il nostro legislatore è "troppo avanti" rispetto alla società civile che invece è rimasta alla vecchia didattica che riteneva utile verificare la bontà di un procedimento ricorrendo ad una banale simulazione teorica fatta a tavolino. E dire che di tavoli e tavolini da quattro anni a questa parte ne sono stati costituiti parecchi...

Walter Salvatore